Art. 3
In vigore dal 14 lug 2004
1. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’, già posti illegalmente a loro disposizione.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari e fino alla data del loro recupero. Il tasso di interesse è calcolato e applicato conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (17).
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