Art. 2

In vigore dal 14 lug 2004
Le seguenti misure di aiuto, attuate dalla Francia nella Regione Corsica e istituite dalla delibera dell’Assemblea della Corsica di cui all’, sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti per l’acquisto di navi nuove concessi al di fuori del periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998; b) gli aiuti per la trasformazione e l’allestimento di navi esistenti concessi al di fuori del periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998 o concessi nel corso di tale periodo senza un conseguente aumento della potenza; c) gli aiuti per l’acquisto di navi d’occasione; d) gli aiuti concessi a favore dell’acquacoltura dal 1994 al 1999.
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