Art. 1
In vigore dal 14 lug 2004
Le misure di aiuto attuate dalla Francia nella Regione Corsica e istituite dalla delibera dell’Assemblea della Corsica n. 85/10 bis del 29 marzo 1985, successivamente modificata dalle delibere del 30 novembre 1990 (n. 90/99), 19 dicembre 1991 (n. 91/1032), 23 febbraio 1993 (n. 93/25), 9 marzo 1995 (n. 95/16), 11 settembre 1995 (n. 95/79) e 11 aprile 1997 (n. 97/36), sono incompatibili con il mercato comune per quanto riguarda:
a)
gli aiuti per l’acquisto di navi nuove concessi nel periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998;
b)
gli aiuti per la trasformazione e l’allestimento di navi esistenti concessi nel periodo 1o gennaio 1997-28 ottobre 1998 nei casi in cui le opere realizzate hanno comportato un aumento della potenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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