Art. 4

In vigore dal 5 lug 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente G. ZALM (1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66. TRADUZIONE ACCORDO tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione di quest'ultimo alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e IL REGNO DI NORVEGIA, dall'altra, in seguito insieme denominate «parti partecipanti», TENUTO CONTO: — dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 29 settembre 2003, dell’azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1), ai sensi della quale gli Stati aderenti sono invitati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL «Proxima», — dell'invito al Regno di Norvegia a partecipare all'EUPOL «Proxima», — del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del capo della missione di polizia e del comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione del Regno di Norvegia all'EUPOL «Proxima», — della decisione del comitato politico e di sicurezza, del 10 febbraio 2004, di accettare il contributo del Regno di Norvegia all'EUPOL «Proxima», — dell’accordo concluso in data 11 dicembre 2003 tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPOL «Proxima», HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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