Art. 2
Status del personale
In vigore dal 5 lug 2004
1. Lo status del personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» dal Regno di Norvegia è disciplinato dall'accordo, concluso l'11 dicembre 2003, tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. Fatto salvo l'accordo tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'EUPOL «Proxima».
3. Il Regno di Norvegia è competente per eventuali azioni connesse alla partecipazione all'EUPOL «Proxima» proposte da un qualsiasi membro del suo personale o che lo riguardano. Il Regno di Norvegia è competente a proporre eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale.
4. Il Regno di Norvegia rinuncia a qualsiasi azione nei confronti di uno Stato partecipante all'EUPOL «Proxima» in seguito a lesioni riportate da membri del personale del Regno di Norvegia o al loro decesso, ovvero in seguito a danni a o alla perdita di qualunque mezzo di sua proprietà usato nel corso dell'EUPOL «Proxima», qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
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siano stati causati da membri del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,
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risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'EUPOL «Proxima», purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'utilizzare detti mezzi.
5. Per quanto riguarda la rinuncia alle azioni, gli Stati membri dell'Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione, in caso di partecipazione del Regno di Norvegia all'EUPOL «Proxima».
Storico versioni
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