Art. 8

In vigore dal 29 apr 2004
L'articolo 34 della convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra due o più parti contraenti del presente protocollo o tra una o più parti contraenti del presente protocollo ed Eurocontrol in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente protocollo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validità o risoluzione.
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Art. 8 Decisione (UE) 2004/636 — Testo vigente | Portale Normativo