Art. 6

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Per le decisioni concernenti questioni per le quali la Comunità europea ha competenza esclusiva e ai fini dell'applicazione delle norme di cui all' della convenzione, la Comunità europea esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri ai sensi della convenzione, e i voti, semplici e ponderati, espressi dalla Comunità europea sono cumulati per la determinazione delle maggioranze previste al suddetto . Quando la Comunità vota, i suoi Stati membri non votano. Ai fini della determinazione del numero di parti contraenti della convenzione necessario per dare seguito ad una richiesta di decisione a maggioranza di tre quarti, come previsto alla fine del primo comma del paragrafo 2 dell', si considera che la Comunità rappresenta i suoi Stati membri che sono membri di Eurocontrol. 2.   Qualora una parte contraente della convenzione che non è membro della Comunità europea lo richieda, una decisione proposta riguardo a un particolare punto su cui la Comunità europea è chiamata a votare viene rinviata. Il rinvio permette alle parti contraenti della convenzione, assistite dall'Agenzia Eurocontrol, di procedere a consultazioni sulla decisione proposta. In caso di tale richiesta, l'adozione della decisione può essere rinviata per un periodo massimo di sei mesi. Per le decisioni concernenti questioni su cui la Comunità europea non ha competenza esclusiva, gli Stati membri della Comunità europea votano secondo quanto previsto all' della convenzione e la Comunità europea non vota. 3.   La Comunità europea informa di volta in volta le altre parti contraenti della convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, del Consiglio e degli altri organi decisionali cui l'Assemblea generale e il Consiglio hanno delegato poteri, essa eserciterà i diritti di voto di cui al precedente paragrafo 1. Questa disposizione si applica obbligatoriamente anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.
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