Art. 2

In vigore dal 29 apr 2004
Per la Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, la convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo dei suoi Stati membri elencate nell'allegato II della convenzione, che rientrano nei limiti di applicabilità territoriale del trattato che istituisce la Comunità europea. L'applicazione del presente protocollo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto. L'applicazione del presente protocollo all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno le altre parti contraenti del presente protocollo in merito a tale data di messa in applicazione.
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