Art. 2

In vigore dal 29 apr 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di ratifica presso il governo del Regno del Belgio a norma dell', paragrafo 2, del protocollo, unitamente alla dichiarazione di competenza acclusa alla presente decisione. Lo strumento di ratifica del protocollo della Comunità è depositato contemporaneamente agli strumenti di ratifica del protocollo e della convenzione riveduta di tutti gli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004. Per il Consiglio Il presidente M. McDOWELL (1)  Parere emesso il 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). PROTOCOLLO di adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol», del 13 dicembre 1960, più volte modificata e coordinata dal protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997 LA REPUBBLICA D'ALBANIA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL REGNO DI DANIMARCA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI MALTA, LA REPUBBLICA MOLDOVA, IL PRINCIPATO DI MONACO, IL REGNO DI NORVEGIA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL REGNO DI SVEZIA, LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI TURCHIA, E LA COMUNITÀ EUROPEA, vista la convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) del 13 dicembre 1960, modificata dal protocollo addizionale del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal protocollo del 21 novembre 1978, il tutto modificato dal protocollo del 12 febbraio 1981, e modificata e coordinata dal protocollo del 27 giugno 1997, in appresso denominata «la convenzione», e in particolare l'articolo 40 della predetta convenzione; visti i compiti affidati dal trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, riveduto dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, alla Comunità europea in taluni settori contemplati dalla convenzione; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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