Art. 12

In vigore dal 29 apr 2004
Il governo del Regno del Belgio farà registrare il presente protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni unite in virtù dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni unite e presso il consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale in virtù dell'articolo 83 della convenzione internazionale per l'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. FATTO a Bruxelles, l'8 ottobre 2002, in ciascuna delle lingue ufficiali degli Stati firmatari, in un unico esemplare che resterà depositato presso gli archivi del governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme ai governi degli altri Stati firmatari e alla Comunità europea. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo in lingua francese. Dichiarazione di competenza della Comunità europea per le questioni contemplate dalla convenzione Eurocontrol Conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, la presente dichiarazione indica le competenze della Comunità europea nelle questioni contemplate dalla convenzione Eurocontrol. A.   PRINCIPI GENERALI 1. L'esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno trasferito alla Comunità a norma del trattato CE è, per sua natura, soggetto a costante evoluzione. Nell'ambito del trattato le istituzioni competenti possono prendere decisioni che determinano l'ambito delle competenze della Comunità europea. La Comunità europea si riserva quindi il diritto di modificare conseguentemente la presente dichiarazione, senza che questo costituisca un prerequisito per l'esercizio delle sue competenze in seno ad Eurocontrol. 2. In relazione ad Eurocontrol, sono di applicazione soltanto le competenze esterne della Comunità europea. Ne consegue che, tranne se le istituzioni competenti decidano esplicitamente di esercitare direttamente una competenza esterna sulla base del trattato in un settore specifico, la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva soltanto nella misura in cui la legislazione interna è interessata dagli accordi internazionali o da altre regole stabilite nell'ambito della cooperazione internazionale (1). B.   COMPETENZE ESERCITATE DALLA COMUNITÀ 1.   Settori di competenza nel settore della gestione del traffico aereo a) Normalizzazione: si tratta dell'armonizzazione delle specifiche tecniche in generale e di quelle relative alle apparecchiature e ai sistemi usati per la fornitura di servizi del traffico aereo in particolare (articolo 95 e 80 del trattato CE). In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità, sono il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (2) e le direttive 93/65/CEE del Consiglio (3) e 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). b) Politica di ricerca e sviluppo tecnologico (articoli da 163 a 173 del trattato CE). In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità europea, sono attualmente le decisioni n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), 2002/834/CE del Consiglio (6) e 2002/835/CE del Consiglio (7). Si tratta principalmente della ricerca fondamentale (università, istituti di ricerca) e della ricerca e dello sviluppo tecnologico relativi all'aeronautica e alla telematica, compresi i sistemi di gestione del traffico aereo e le apparecchiature. c) Reti transeuropee (articoli 154, 155 e 156 del trattato CE): sono inclusi i trasporti, le telecomunicazioni e l'energia, con il fine di assicurare l'interoperabilità e la compatibilità delle reti nazionali mediante una pianificazione collettiva, incentivi finanziari e norme esistenti in materia di interoperabilità. In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità europea, sono la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio (9). d) Politica di armonizzazione dello spettro radio elettrico: si tratta di stabilire un quadro di orientamento e un quadro giuridico per garantire un coordinamento delle politiche e l'armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio elettrico, necessario per l'introduzione e il funzionamento efficace del mercato interno nei settori della politica comunitaria, come comunicazioni elettroniche, trasporti, ricerca e sviluppo. In questo settore lo strumento giuridico più importante, adottato dalla Comunità, è la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). 2.   Settori di competenza nel settore del trasporto aereo La politica dei trasporti aerei (articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE e legislazione derivata) ha l'obiettivo di facilitare la fornitura di servizi di trasporto nella Comunità, di promuovere la sicurezza e contribuire al funzionamento efficace del mercato interno. In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità, sono i regolamenti (CEE) n. 2407/92 (11), (CEE) n. 2408/92 (12), (CEE) n. 2409/92 (13), (CEE) n. 95/93 (14) del Consiglio, e i regolamenti (CE) n. 1592/2002 (15) e (CE) n. 2320/2002 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio, attuati dal regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione (17), dal regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dalla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19). 3. Può anche verificarsi che una misura che deve essere adottata da Eurocontrol abbia incidenze su regole stabilite di politiche generali della Comunità, come la concorrenza, la libera circolazione delle merci e dei servizi (compresi gli appalti pubblici e la protezione dei dati), la protezione dell'ambiente, la politica sociale, la coesione economica e sociale. C.   COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI 1. Qualora la Comunità europea non abbia stabilito regole interne e non sia stato deciso di esercitare direttamente determinate competenze esterne, la competenza spetta agli Stati membri. 2. Il trattato non conferisce alla Comunità europea competenza riguardo a questioni di sicurezza nazionale e di difesa, quindi la pianificazione e l'uso dello spazio aereo per scopi militari esulano dalle competenze della Comunità europea. (1)  Come stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nei pareri 1/94 (Racc. 1994, pag. I-5267), 2/91 (Racc. 1993, pag. I-1061), 1/76 (Racc. 1977, pag. 741) e nella causa 22/71 (Racc. 1971, pag. 949). (2)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1). (3)  GU L 187 del 29.7.1993, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione (GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1). (4)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). (5)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1. (6)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1. (7)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44. (8)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1). (9)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1). (10)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1. (11)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1. (12)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. (13)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15. (14)  GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 1). (15)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. (16)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. (17)  GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. (18)  GU L 66 dell'11 marzo 2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione (GU L 194 dell'1 agosto 2003, pag. 9). (19)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.
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