Art. 5

In vigore dal 6 apr 2004
Ad eccezione dell’, la presente decisione si applica dal 1o maggio 2004 al 31 maggio 2007. I produttori di apparecchi appartenenti al gruppo di prodotti «frigoriferi» che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o maggio 2004 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 ottobre 2005. I produttori di apparecchi appartenenti al gruppo di prodotti «frigoriferi» che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o maggio 2004 possono ottenere l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 2000/40/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 31 ottobre 2005.
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