Art. 6

In vigore dal 6 apr 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004. Per la Commissione Margot WALLSTRÖM Membro della Commissione (1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1. (2)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2004/214/CE (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 23). ALLEGATO CRITERI ECOLOGICI OSSERVAZIONI GENERALI Per ottenere il marchio di qualità ecologica, gli apparecchi devono soddisfare i criteri definiti nel presente allegato, che mirano a promuovere: — la riduzione dei danni o rischi ambientali connessi all'uso dell’energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento delle fonti energetiche non rinnovabili), mediante la riduzione del consumo energetico, — la riduzione dei danni o rischi ambientali connessi all'uso di sostanze potenzialmente atte a ridurre lo strato di ozono, e di altre sostanze pericolose, limitando l’uso di tali sostanze, — la riduzione dei danni o rischi ambientali connessi all'uso di sostanze che possono contribuire al riscaldamento globale. Inoltre tali criteri promuovono l’applicazione delle migliori pratiche (uso ottimale dal punto di vista ambientale) e accrescono la consapevolezza ambientale dei consumatori. La marcatura dei componenti di plastica incoraggia infine il riciclaggio dell’apparecchio. In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria). CRITERI FONDAMENTALI 1.   Risparmio energetico L’apparecchio deve appartenere alla classe di efficienza energetica A+ o A++, secondo la definizione contenuta nella direttiva 94/2/CE, modificata dalla direttiva 2003/66/CE. Il richiedente deve fornire copia della documentazione tecnica di cui all', paragrafo 1, della direttiva 94/2/CE della Commissione, modificata dalla direttiva 2003/66/CE della Commissione. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo energetico effettuate secondo la norma EN 153, che a sua volta deve essere applicata secondo le linee guida per l’esecuzione dei test contenute nel codice operativo del CECED. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore corrispondente al suddetto requisito. Il valore dichiarato sull’etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio e la classe di efficienza energetica indicata sull'etichetta deve corrispondere a questo valore medio. 2.   Potenziale di riduzione dell'ozono (Ozone Depletion Potential — ODP) dei fluidi refrigeranti e degli agenti schiumogeni I fluidi refrigeranti contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) pari a zero. Il regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l’uso e l’immissione in commercio di CFC e HCFC come fluidi refrigeranti o agenti schiumogeni nelle nuove apparecchiature. 3.   Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential — GWP) dei fluidi refrigeranti e degli agenti schiumogeni I fluidi refrigeranti contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di riscaldamento globale (GWP) uguale o inferiore a 15 (calcolato in equivalenti CO2 per un periodo di 100 anni). Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda dei casi, devono indicare all'organismo competente incaricato di valutare la domanda quali fluidi refrigeranti e agenti schiumogeni sono stati utilizzati, precisandone il potenziale di riscaldamento globale. ALTRI CRITERI 4.   Prolungamento della durata di vita La disponibilità di pezzi di ricambio compatibili e l'assistenza devono essere garantite per un periodo di dodici anni a partire dalla data di cessazione della produzione. Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito. 5.   Ritiro e riciclaggio Il fabbricante deve garantire il ritiro gratuito, a scopo di riciclaggio, dell’apparecchio e dei componenti che vengono sostituiti, ad eccezione degli oggetti contaminati dagli utilizzatori (ad esempio nelle applicazioni mediche o nucleari). Inoltre l’apparecchio deve soddisfare i seguenti criteri: 5.1. Il fabbricante deve tener conto dello smontaggio dell’apparecchio e fornire istruzioni in materia. Le istruzioni devono, tra l'altro, confermare quanto segue: — i giunti sono di facile reperimento ed accesso, — le parti elettroniche sono di facile reperimento e smontaggio, — il prodotto è facilmente smontabile con attrezzi di uso corrente, — i materiali incompatibili e pericolosi sono separabili. 5.2. Le parti di plastica di peso superiore a 50 grammi devono recare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469. Questo requisito non si applica ai materiali plastici estrusi. 5.3. Le parti di plastica non devono contenere ritardanti di fiamma a base di PBB o di PBDE, né devono contenere ritardanti di fiamma a base di cloroparaffine con catena composta da 10-13 atomi di carbonio e tenore in cloro superiore al 50 % in peso (n. CAS. 85535-84-8). Il richiedente deve dichiarare la conformità dell’apparecchio a questo requisito. 5.4. Le parti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere preparati o sostanze ritardanti di fiamma ai quali sia attribuita, al momento della domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica, una delle seguenti frasi di rischio: Pericoloso per la salute: R45 (può provocare il cancro) R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) R60 (può ridurre la fertilità) R61 (può provocare danni al feto) Pericoloso per l’ambiente: R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici) R50/R53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico) R51/R53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico) ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1). Questo requisito non si applica ai ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione e che pertanto non possono più essere classificati con le frasi di rischio sopra indicate, nonché nei casi in cui sulla parte trattata rimanga meno dello 0,1 % del ritardante di fiamma nella sua forma precedente all’applicazione. Tutti i ritardanti di fiamma utilizzati devono essere identificati nella documentazione allegata alla domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica trasmessa all’organismo competente, con indicazione della denominazione e del numero CAS. 5.5. Il tipo di fluido refrigerante e di agente schiumogeno utilizzato per l'isolamento deve essere indicato sulla targhetta applicata sull'apparecchio, o accanto alla stessa, al fine di facilitarne l’eventuale recupero. Con riferimento ai criteri 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5, il richiedente deve dichiarare la conformità dell’apparecchio a tali requisiti. Il richiedente deve fornire all'organismo competente incaricato della valutazione della domanda una copia delle istruzioni di smontaggio. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda dei casi, devono indicare all'organismo competente quali fluidi refrigeranti e agenti schiumogeni sono stati utilizzati. Con riferimento al criterio 5.4, i ritardanti di fiamma eventualmente utilizzati non devono essere classificati con nessuna delle frasi di rischio sopra indicate e non devono figurare nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE concernente la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose e nelle successive modifiche. Nella documentazione allegata alla domanda devono essere specificati i ritardanti di fiamma eventualmente utilizzati nelle parti di plastica di peso superiore a 25 g, con indicazione della denominazione e del numero CAS. 6.   Istruzioni per l'uso L'apparecchio deve essere accompagnato da un libretto di istruzioni contenente avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente e in particolare: 6.1. sulla copertina o sulla prima pagina la seguente frase: «Il presente manuale contiene informazioni sul modo di ridurre al minimo l'impatto ambientale»; 6.2. raccomandazioni per un uso ottimale dell'apparecchio dal punto di vista del consumo energetico, comprendenti: 6.2.1. consigli sulla collocazione o sull’installazione dell’apparecchio, indicando tra l'altro lo spazio minimo da lasciare libero attorno per garantire una circolazione d'aria sufficiente, e specificando anche che, nel caso in cui il consumatore ne abbia la possibilità, la collocazione dell'apparecchio in un locale non riscaldato o meno riscaldato permette importanti risparmi di energia; 6.2.2. l'avvertenza al consumatore di non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore (quali forni, caloriferi, ecc.) o in un luogo esposto alla luce diretta del sole e di isolare eventualmente l'apparecchio da qualsiasi fonte di calore trasmessa dalla parete o dal suolo; 6.2.3. l'avvertenza che la regolazione del termostato dipende dalla temperatura ambiente e che quindi occorre verificare la temperatura con un termometro idoneo (con indicazioni sul modo di procedere); 6.2.4. l'avvertenza di lasciar raffreddare i cibi prima di riporli nell'apparecchio perché il vapore da essi prodotto contribuisce alla formazione di ghiaccio sul vaporizzatore, precisando tuttavia che il periodo di raffreddamento deve essere il più breve possibile per motivi igienico-sanitari; 6.2.5. l'avvertenza di evitare la formazione sull'evaporatore di uno spesso strato di ghiaccio e di sbrinare frequentemente l'apparecchio per facilitare l'eliminazione del ghiaccio formatosi; 6.2.6. l'avvertenza di sostituire la guarnizione della porta in caso di malfunzionamento della stessa; 6.2.7. l’avvertenza di attendere un certo tempo prima di rimettere in funzione l’apparecchio nel caso in cui sia stato spostato; 6.2.8. l'avvertenza di tenere puliti il condensatore sul retro dell'apparecchio e lo spazio sotto il frigorifero rimuovendo la polvere e i vapori di cucina; 6.2.9. l'avvertenza che l'inosservanza di quanto sopra indicato comporta un maggior consumo energetico e di conseguenza maggiori costi di funzionamento; 6.3. l'avvertenza di evitare qualsiasi danno al condensatore (scambiatore di calore) posto sul retro dell'apparecchio o qualsiasi altro evento che produca la fuoriuscita di fluido refrigerante nell'ambiente per i rischi potenziali che ne potrebbero derivare per l'ambiente e per la salute. Il manuale deve specificare che non si devono adoperare oggetti appuntiti (coltelli, cacciaviti, ecc.) per rimuovere il ghiaccio in quanto potrebbero danneggiare il vaporizzatore; 6.4. informazioni sul fatto che l'apparecchio è composto da parti e materiali (compresi i fluidi) riutilizzabili o riciclabili; 6.5. indicazioni al consumatore sulle modalità per usufruire dell'offerta di ritiro da parte del fabbricante. Il richiedente deve dichiarare la conformità dell’apparecchio a questi requisiti. Il richiedente deve fornire all’organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del manuale di istruzioni. 7.   Limitazione delle emissioni sonore Il rumore aereo emesso dall’apparecchio, calcolato sotto forma di potenza sonora, non deve essere superiore a 40 dB(A) (re 1 pW). Le informazioni sul livello di rumore dell’apparecchio devono essere fornite al consumatore in modo chiaro e visibile, e a tal fine devono comparire sull’etichetta indicante il consumo di energia del frigorifero. La misurazione del livello di rumore e i dati relativi al rumore devono essere conformi a quanto disposto dalla direttiva 86/594/CEE del Consiglio (2), utilizzando la norma EN 28960. Questo criterio non si applica ai congelatori orizzontali indicati alla categoria 9: «congelatori domestici orizzontali» di cui all'allegato IV della direttiva 94/2/CE. Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti. 8.   Imballaggio L’imballaggio deve soddisfare i seguenti requisiti: 8.1. Tutte le componenti dell’imballaggio devono essere facilmente separabili a mano in materiali distinti per facilitare il riciclaggio. 8.2. Ove utilizzati, gli imballaggi in cartone devono essere costituiti per almeno l'80 % da materiale riciclato. Il richiedente deve dichiarare la conformità a questo requisito e fornire all’organismo competente, insieme alla domanda, uno o più campioni dell’imballaggio. 9.   Informazioni per i consumatori Informazioni riportate sul marchio di qualità ecologica Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: — Basso consumo energetico — Potenziale di riscaldamento globale ridotto al minimo — Basso livello di rumore Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito e deve fornire una copia del marchio di qualità ecologica così come appare sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione ad esso allegata. (1)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1). (2)  GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
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