Art. 2
In vigore dal 6 apr 2004
Il gruppo di prodotti «frigoriferi» comprende tutti i frigoriferi elettrodomestici, i conservatori di cibi congelati, i congelatori per alimenti e le relative combinazioni, alimentati dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia, come le batterie.
Storico versioni
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