Art. 7
In vigore dal 12 feb 2004
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(4) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(5) GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dal decisione 1999/312/CE (GU L 120 del 8.5.1999, pag. 37).
(6) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.
(7) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).
(8) GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.
(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:145(1):oj#art-7