Art. 7

Art. 7

In vigore dal 12 feb 2004
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. (2)  GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (4)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. (5)  GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dal decisione 1999/312/CE (GU L 120 del 8.5.1999, pag. 37). (6)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40. (7)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28). (8)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5. (9)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:145(1):oj#art-7