Art. 2

In vigore dal 12 feb 2004
1.   La Comunità concede alla Germania un'assistenza finanziaria destinata al Bundesinstitut für Risikobewertung (ex Bundesinstitut für Verbraucherschutz und Veterinärmedizin) di Berlino, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE per quanto riguarda l'epidemiologia delle zoonosi. 2.   L'assistenza finanziaria della Comunità di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 220 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 3.   L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 62 000 EUR. Ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 156/2004 e a mo' di deroga, il laboratorio menzionato al precedente paragrafo 1 è autorizzato a chiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione al suo seminario generale fino a un massimo di 50 partecipanti.
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