Art. 4

In vigore dal 14 apr 2003
1.   La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione. Essa scade dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento fra la Commissione e la NAMSA. 2.   La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la data della sua adozione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2003:276:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Decisione (UE) 2003/276 — Testo vigente | Portale Normativo