Art. 2
In vigore dal 14 apr 2003
1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all' è pari a 820 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.
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