Art. 4

Art. 4

In vigore dal 14 apr 2003
1.   La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione. Essa scade dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento fra la Commissione e la NAMSA. 2.   La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la data della sua adozione.
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