Art. 4
In vigore dal 14 apr 2003
1. La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione. Essa scade dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento fra la Commissione e la NAMSA.
2. La presente decisione è riesaminata dieci mesi dopo la data della sua adozione.
Storico versioni
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