Art. 7

In vigore dal 19 set 2002
Gli Stati membri adeguano, entro il 31 ottobre 2002, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla propagazione dell'organismo nocivo in modo da renderle conformi al disposto della presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.
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Art. 7 Decisione (UE) 2002/757 — Testo vigente | Portale Normativo