Art. 5
In vigore dal 19 set 2002
A partire dal 1o novembre 2002, le piante delle specie Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., e Viburnum spp. (eccetto i frutti e le sementi) originarie della Comunità possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione. I produttori di queste piante sono registrati conformemente alle disposizioni della direttiva 92/90/CEE del Consiglio (4).
Storico versioni
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