Art. 7
In vigore dal 19 set 2002
Gli Stati membri adeguano, entro il 31 ottobre 2002, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla propagazione dell'organismo nocivo in modo da renderle conformi al disposto della presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2002:757:oj#art-7