Art. 8

In vigore dal 22 dic 2000
L'AEP esaminerà, caso per caso, la possibilità di rendersi accessibile ai funzionari delle istituzioni europee e di altri organi dell'Unione europea. L'AEP è aperta alla cooperazione con gli istituti nazionali di formazione delle forze di polizia di Stati non membri dell'Unione europea e stringerà in particolare relazioni con gli istituti nazionali dei paesi candidati all'adesione con cui l'Unione europea conduce negoziati, nonché con quelli dell'Islanda e della Norvegia. L'AEP coopererà altresì con gli organismi pertinenti nel settore della formazione a livello europeo, come la «Nordic Baltic Police Academy» (NBPA) e la «Mitteleuropäische Polizeiakademie» (MEPA).
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