Art. 7
Per realizzare tali obiettivi, l'AEP potrà svolgere, in particolare, le seguenti azioni:
In vigore dal 22 dic 2000
a)
assicurare sessioni di formazione basate su norme comuni, destinate agli alti funzionari incaricati dell'applicazione della legge;
b)
partecipare all'elaborazione di programmi di studi armonizzati per la formazione del personale di livello intermedio e del personale che opera sul campo di livello intermedio e di livello base, per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia in Europa, nonché contribuire alla definizione di programmi adeguati di formazione avanzata;
c)
offrire una formazione specializzata ad agenti che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, con particolare attenzione alla criminalità organizzata;
d)
elaborare e assicurare la formazione dei formatori;
e)
diffondere le migliori prassi e i risultati della ricerca;
f)
elaborare e assicurare formazioni volte a preparare le forze di polizia dell'Unione europea a partecipare alla gestione non militare delle crisi;
g)
elaborare e assicurare una formazione per le autorità di polizia dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, compresa la formazione degli agenti che svolgono un ruolo fondamentale;
h)
agevolare i pertinenti scambi e distacchi di agenti nell'ambito della formazione;
i)
sviluppare una rete elettronica che funga da supporto all'AEP nell'espletamento dei suoi compiti, provvedendo a che siano attuate le necessarie misure di sicurezza;
j)
consentire ai funzionari di alto livello degli Stati membri di acquisire le appropriate conoscenze linguistiche.
TITOLO III
Altre disposizioni
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2000:820:oj#art-7