Art. 4

In vigore dal 22 dic 2000
1.   Il consiglio di amministrazione istituisce un segretariato permanente per assistere l'AEP nelle mansioni amministrative necessarie al suo funzionamento e all'attuazione del programma annuale e, se del caso, di altri programmi e iniziative. Il segretariato potrà aver sede presso una delle scuole nazionali di polizia. Il Consiglio dell'Unione europea decide l'ubicazione della sede del segretariato permanente. 2.   Il segretariato è diretto da un direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni. 3.   Tutte le decisioni del consiglio di amministrazione riguardanti il segretariato sono adottate all'unanimità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2000:820:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Decisione (UE) 2000/820 — Testo vigente | Portale Normativo