Art. 2
I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar devono rispondere alle seguenti condizioni:
In vigore dal 6 nov 1997
1)
ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
2)
i prodotti devono provenire da stabilimenti, depositi frigoriferi e navi congelatrici riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
3)
ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «MADAGASCAR» e il numero di riconoscimento dello stabilimento, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
Storico versioni
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