Art. 3

In vigore dal 6 nov 1997
1.   Il certificato di cui all', punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo. 2.   Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DSV, nonché il sigillo ufficiale della DSV, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.
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Art. 3 Decisione (UE) 1997/757 — Testo vigente | Portale Normativo