Art. 2 · I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar devono rispondere alle seguenti condizioni:

Art. 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar devono rispondere alle seguenti condizioni:

In vigore dal 6 nov 1997
1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, depositi frigoriferi e navi congelatrici riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B; 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «MADAGASCAR» e il numero di riconoscimento dello stabilimento, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
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