Art. 6
In vigore dal 23 feb 1994
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, quando la Commissione informa il comitato che il parere chiesto o la questione posta riguarda una materia riservata, i partecipanti sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro.
Storico versioni
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