Art. 5

In vigore dal 23 feb 1994
1.   Le deliberazioni del comitato riguardano le richieste di parere della Commissione. Esse non sono seguite da votazione. 2.   La Commissione, quando chiede il parere del comitato, può fissare un termine entro il quale il parere stesso deve essere emesso. 3.   Le opinioni espresse dai rappresentanti degli Stati membri sono iscritte nel verbale.
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