Art. 4

In vigore dal 23 feb 1994
1.   La Commissione provvede alla segreteria del comitato. 2.   Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia competenze particolari su una questione iscritta all'ordine del giorno. Gli esperti partecipano alle deliberazioni unicamente per il problema che ha motivato la loro presenza. 3.   I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato. 4.   Il comitato si riunisce su convocazione della Commissione.
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Art. 4 Decisione (UE) 1994/140 — Testo vigente | Portale Normativo