Art. 2

In vigore dal 4 dic 1990
La Repubblica federale di Germania riferisce periodicamente sulle misure adottate ai fini dell' nel quadro delle consultazioni in seno al Comitato istituito dall'articolo 7 della decisione 89/45/CEE. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo d'urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.
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Art. 2 Decisione (UE) 1990/651 — Testo vigente | Portale Normativo