Art. 2
In vigore dal 4 dic 1990
La Repubblica federale di Germania riferisce periodicamente sulle misure adottate ai fini dell' nel quadro delle consultazioni in seno al Comitato istituito dall'articolo 7 della decisione 89/45/CEE.
Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo d'urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:1990:651:oj#art-2