Art. 1
In vigore dal 4 dic 1990
1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi derivanti dall'applicazione della decisione 89/45/CEE possano essere soddisfatti durante un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1992, mediante mezzi di intervento diversi da quelli già vigenti in applicazione di detta decisione.
2. La Repubblica federale di Germania, durante questo periodo, si adopera affinché si possa ricorrere, per quanto possibile, alle strutture esistenti onde garantire la realizzazione degli obiettivi della decisione 89/45/CEE e, in particolare, garantisce l'opportuna diffusione, su tutto il suo territorio, delle informazioni ricevute tramite il sistema di informazioni introdotto da detta decisione.
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