Art. 13
Comitato tecnico consultivo presso Acquirente Unico S.p.A.
In vigore dal 24 giu 2026
Comitato tecnico consultivo
presso Acquirente Unico S.p.A.
1. Presso Acquirente Unico S.p.A. è costituito un Comitato tecnico consultivo, a cui partecipano, senza compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) un rappresentante dell'Autorità competente;
c) un rappresentante di Acquirente Unico S.p.A.;
d) un rappresentante di SFBM;
e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei distributori di gas naturale per autotrazione e dei trasportatori del gas naturale a mezzo di carri bombolai ovvero di veicoli cisterna, dei costruttori di autoveicoli e di autobus alimentati a gas naturale, delle officine di installazione di sistemi di alimentazione, manutenzione e riparazione dei veicoli alimentati a gas naturale, degli utenti di autoveicoli alimentati a gas naturale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) si esprime ai sensi dell', commi 1, 2 e 5;
b) esprime valutazioni e formula proposte sulle problematiche e sugli aggiornamenti concernenti il sistema di riqualificazione delle bombole a gas naturale per autotrazione;
c) esprime valutazioni e formula proposte in relazione alle diverse voci dei contributi di cui all';
d) è informato sulle attività svolte da SFBM inerenti alla sicurezza delle bombole a metano;
e) è periodicamente informato dell'andamento delle riqualificazioni, delle percentuali di bombole che hanno avuto un esito negativo nel giudizio di riqualificazione e, conseguentemente, soggette a scarto e avviate alle attività di recupero, dei controlli sulle bombole scartate, delle attività di informazione all'utenza.
3. Dell'attività del Comitato di cui al comma 1 è data pubblicità sul sito istituzionale di SFBM.
Storico versioni
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