Art. 8
Centri di revisione
In vigore dal 24 giu 2026
1. I Centri di revisione SFBM:
a) eseguono, sotto la supervisione degli Ispettori SFBM, la riqualificazione delle bombole CNG mediante le prove di cui al regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalità stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
b) ricevono, dalle Officine riconosciute o dai Depositi fiduciari, le bombole CNG da sottoporre alle prove di cui alla lettera a) e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate;
c) ricevono, dalle Officine riconosciute, le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione visiva o scadute e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate;
d) avviano alle attività di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute;
e) effettuano, alla presenza degli Ispettori SFBM, la punzonatura ai sensi dell'.
2. Nel caso in cui i Centri di revisione SFBM, in rapporto alle esigenze dell'utenza, non siano in grado di erogare, in relazione alle bombole CNG 1, i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, SFBM affida, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), numero 1), i servizi stessi a Centri di revisione terzi in possesso almeno di:
a) apparecchiature per il lavaggio delle bombole CNG 1 e per l'eliminazione dei contaminanti;
b) strumenti di misura delle dimensioni, del peso e dello spessore delle bombole CNG 1;
c) strumenti di controllo visivo interno ed esterno delle bombole CNG 1;
d) sistemi per l'esecuzione della prova idrostatica sulle bombole CNG 1;
e) sistemi di essiccazione delle bombole CNG 1 sottoposte a prova idrostatica;
f) sistemi per l'attestazione di avvenuta riqualificazione ai sensi dell';
g) sistemi di movimentazione, mezzi di trasporto e sistemi di immagazzinamento delle bombole CNG 1 idonei a mantenere l'integrità delle bombole stesse;
h) personale deputato allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. L'Autorità competente vigila sui Centri di revisione SFBM secondo quanto disciplinato ai sensi dell', comma 9, primo periodo.
4. Il Centro di revisione terzo è soggetto a vigilanza ai sensi dell'. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a un Centro di revisione terzo ai sensi del comma 6, sesto periodo, o del comma 8 del medesimo , SFBM non può affidare il servizio di riqualificazione al centro di revisione stesso per i cinque anni successivi alla revoca.
Storico versioni
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