Art. 11

Sistema di tracciatura delle bombole

In vigore dal 24 giu 2026
1. SFBM gestisce il sistema di tracciatura delle bombole CNG secondo le regole procedurali di cui all', comma 1, lettera t), numero 2). 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Autorità competente e SFBM disciplinano, mediante la stipula di apposita convenzione, le modalità per la progressiva implementazione di un database che associa i dati relativi alla capacità, alla matricola, al costruttore e alla scadenza delle bombole CNG ai dati riferiti alla targa e al telaio del veicolo sul quale le bombole stesse sono installate, tramite un sistema informatico digitalizzato dotato di apposito software «Gestione Bombole Metano», con oneri a carico di SFBM. Gli Ispettori SFBM e i Responsabili tecnici hanno accesso al sistema informatico di cui al primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei relativi dati. 3. Il sistema di tracciatura delle bombole CNG di cui al comma 1, quantomeno: a) consente l'individuazione delle bombole medesime secondo le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 110; b) reca le informazioni relative alla data di riqualificazione e installazione delle bombole medesime, dell'operatore e della struttura di riqualificazione, ovvero di installazione, del veicolo su cui le bombole sono installate, nonché quelle relative all'eventuale disinstallazione delle bombole stesse.
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Sistema di tracciatura delle bombole (Art. 11 Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 in materia di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo