Art. 4

Procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali

In vigore dal 9 mag 2025
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'accertamento e alla contestazione degli inadempimenti convenzionali che generano una penale, entro i termini di prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile. 2. L'accertamento è effettuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite: a) analisi documentale, nel caso in cui l'adempimento convenzionale che si assume violato consista nella trasmissione o presentazione di documenti, relazioni, attestazioni, certificazioni, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) analisi dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.A., nel sistema centralizzato o nel sistema del concessionario, qualora l'adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attività o nell'adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, misurabili tramite gli applicativi di controllo all'uopo predisposti; c) analisi tecnico/informatica della documentazione prodotta dal concessionario, nel caso in cui l'adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attività o nell'adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, per le quali è necessaria la presentazione di specifici report tecnici da parte del concessionario. 3. Ai fini della contestazione dell'irrogazione delle penali collegate ai livelli di servizio, la rilevazione dei livelli di servizio è effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il supporto del partner tecnologico Sogei S.p.A., in conformità a quanto previsto nell'atto di convenzione, sulla base dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.a., sul sistema centralizzato e sul sistema del concessionario. Le modalità di rilevazione, gli strumenti di monitoraggio e i risultati della rilevazione dei livelli di servizio devono essere conoscibili dal concessionario. 4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica la contestazione al concessionario tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che il concessionario è tenuto a comunicare al momento della stipula della convenzione di concessione o, se modificato, a quello da ultimo comunicato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 5. La contestazione riporta: a) i dati del concessionario; b) le annualità a cui si riferisce l'inadempimento; c) l'indicazione dell'inadempimento contestato, con riferimento all'articolo e al comma della convenzione di concessione in cui l'inadempimento è previsto; d) una breve descrizione dell'inadempimento contestato; e) l'importo della penale irrogabile; f) l'indicazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni, controdeduzioni o documenti a discarico del procedimento. 6. Alla contestazione devono essere allegati elementi probatori, dati analitici e risultanze estratte dalle banche dati, dal sistema centralizzato e dal sistema del concessionario, individuati con le analisi di cui al comma 2, in modo da consentire al concessionario la completa ed esatta individuazione dell'evento che ha prodotto l'inadempimento. 7. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario può richiedere di essere audito. L'audizione ha luogo non oltre quindici giorni dalla richiesta. Resta fermo il termine di cui al comma 5, lettera f). 8. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 5, lettera f), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli emette, entro il successivo termine di novanta giorni, il provvedimento di irrogazione della penale ovvero di accoglimento parziale o totale delle osservazioni, con conseguente rimodulazione dell'importo della penale o di archiviazione della contestazione. 9. Gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 non comportano trattamenti di dati personali ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente.
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