Art. 2
Tipologia degli inadempimenti che danno luogo a penali convenzionali e metodologia di definizione delle penali
In vigore dal 9 mag 2025
1. Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici prevedono, in caso di inadempimento delle clausole convenzionali e di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nelle convenzioni stesse, l'applicazione di penali contrattuali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nel rispetto delle condizioni minime ivi previste, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità e gradualità, e in conformità al presente regolamento.
2. Il valore della penale è definito dagli schemi di convenzione in misura fissa per gli inadempimenti consistenti nella omissione di attività obbligatorie essenziali per la prosecuzione della concessione che comportano la sospensione della raccolta o nella violazione di divieti specifici che prevedono, in caso di plurima reiterazione, la possibilità di adottare un provvedimento di decadenza.
3. Il valore della penale è definito in misura fissa, moltiplicata per i giorni di ritardo, per il mancato compimento di attività da svolgersi con tempestività o per il mancato rispetto degli specifici termini convenzionali, che non comportano la sospensione della raccolta.
4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, gli schemi di convenzione definiscono limiti di valore minimi e massimi della penale, in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché della recidività del comportamento del concessionario.
Storico versioni
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