Art. 3
Criteri per l'individuazione della penale concretamente applicabile all'inadempimento
In vigore dal 9 mag 2025
1. Ferma restando l'applicazione delle condizioni minime e delle riduzioni delle penali previste dall'articolo 8 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se la convenzione di concessione prevede un limite di valore minimo e massimo ai sensi dell', comma 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità, nonché di gradualità in funzione della gravità dell'inadempimento, determina l'importo della penale da applicare al singolo inadempimento convenzionale individuando una componente fissa collegata all'evento e due componenti variabili, collegate alla gravità dell'inadempimento e alla recidività della condotta del concessionario, secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in tutti i casi di inadempimento, del limite di valore minimo della penale, come componente fissa legata all'evento;
b) applicazione di una quota della penale, fino al 30 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, in funzione della gravità dell'inadempimento che aumenta, in misura lineare, con l'incedere annuale della concessione;
c) applicazione di una quota della penale, fino al 70 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, a titolo di recidiva valutata su base annua, che aumenta, in misura lineare, ogni biennio con l'incedere della concessione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se, a seguito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio, emergono fatti o elementi tali da attenuare la responsabilità del concessionario:
a) nei casi di cui all', commi 2 e 3, la penale può essere applicata nella misura fissa, ridotta fino alla percentuale del 30 per cento;
b) nei casi di cui all', comma 4, la penale può essere applicata nella misura minima prevista dalla convenzione di concessione, anche con riferimento alla valutazione della eventuale recidiva.
Storico versioni
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