Art. 9

Copertura finanziaria

In vigore dal 1 ott 2024
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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