Art. 8

Ulteriori disposizioni

In vigore dal 1 ott 2024
1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. 2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario. 3. Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2024-09-18;132#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo