Art. 7
Modalità di recupero dei crediti decurtati
In vigore dal 1 ott 2024
1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall', comma 4, lett. a).
2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Storico versioni
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