Art. 99

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 ott 2024
1. Le dimensioni e il posizionamento delle sigle di individuazione delle unità da diporto, già iscritte nei registri cartacei ma non ancora transitate nell'ATCN, sono adeguate alle disposizioni di cui all' in occasione del loro popolamento nel predetto archivio telematico. 2. Le seguenti dotazioni di sicurezza diventano obbligatorie dopo un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) luce ad attivazione automatica (montata sui giubbotti di salvataggio) di cui all'allegato V e VIII; b) scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri di cui all'allegato V; c) tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg) di cui all'allegato V e VIII; d) imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) di cui all'allegato V e VIII.
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Disposizioni transitorie (Art. 99 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo