Art. 101
Entrata in vigore
In vigore dal 21 ott 2024
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 settembre 2024
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani
Il Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro della difesa
Crosetto
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara
Il Ministro della cultura
Giuli
Il Ministro del turismo
Garnero Santanchè
Il Ministro della salute
Schillaci
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3374
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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