Capo III

Art. 24

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

In vigore dal 3 lug 2024
1. È dimesso dal corso di formazione di cui all' il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non consegue i punteggi minimi di cui all', comma 3; c) non supera l'esame finale di cui all', comma 4; d) sia risultato assente al corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al dieci per cento dei giorni di durata del corso oppure per un numero di giorni consecutivi superiori al cinque per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. 2. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso di formazione oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità all'immersione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 3. Le facoltà di cui al comma 2 sono concesse per un numero di volte non superiore a due. 4. È espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
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