Capo III
Art. 23
Corso di formazione e graduatoria finale
In vigore dal 3 lug 2024
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore ha una durata non inferiore a 20 settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere specialistico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico in ambito di superficie e subacqueo, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, nonché alle attività di gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei sommozzatori del Corpo nazionale. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. La commissione esaminatrice di cui all' attribuisce un punteggio, espresso in decimi, alle verifiche intermedie. Il voto delle verifiche intermedie risulta dalla media dei punteggi delle singole verifiche. Per il superamento delle verifiche intermedie e il conseguente accesso all'esame finale di cui al comma 4, gli allievi devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10 (sei/decimi) per le verifiche teoriche; 5/10 (cinque/decimi) per le verifiche pratiche; inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Il voto delle verifiche intermedie è pari alla media dei punteggi delle verifiche intermedie, riparametrato in trentesimi. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento delle verifiche intermedie.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale.
L'esame finale è articolato in una prova teorica scritta e in una prova teorica orale finalizzate all'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all' attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica scritta che alla prova teorica orale dell'esame finale. Il voto dell'esame finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove.
6. La commissione esaminatrice, sulla base della media del voto dell'esame finale e del voto delle verifiche intermedie, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
Storico versioni
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