Capo III

Art. 22

Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione

In vigore dal 3 lug 2024
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore. 2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a quattro volte i posti messi a concorso.
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