Capo IV

Art. 34

Prova preselettiva

In vigore dal 18 giu 2024
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento, nonché di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate. 5. È ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 6. La commissione esaminatrice di cui all' redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
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Prova preselettiva (Art. 34 Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo