Capo III

Art. 30

Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

In vigore dal 18 giu 2024
1. È dimesso dal corso di formazione di cui all' il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non è riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi dell', comma 6; c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all', comma 6; d) non supera le verifiche intermedie di cui all', comma 9; e) non supera l'esame finale di cui all', comma 10; f) è stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. 2. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
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Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione (Art. 30 Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo